IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il testo unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e  successive
modificazioni,   ed   in   particolare,   l'art.   78,    concernente
l'assegnazione annuale alle Province autonome di Trento e di  Bolzano
di una quota non superiore a quattro decimi del gettito  dell'imposta
sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio
regionale; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante  «Norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto
Adige in materia di finanza regionale e provinciale», come modificato
dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432; 
  Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto  legislativo  n.
432 del 1996 che, nel modificare l'art. 10 del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268, prevede che l'accordo per la determinazione della
quota variabile  di  ciascun  esercizio  sia  definito  d'intesa  tra
Governo e presidenti delle giunte provinciali e ne fissa i criteri  e
le modalita'; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  10,  comma  10,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nel caso in cui non si  perfezioni
nel termine previsto l'accordo di cui all'art. 5 del  citato  decreto
legislativo n. 432 del 1996,  la  quota  variabile  viene  versata  a
ciascuna provincia nella misura  dell'ottanta  per  cento  di  quella
spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio
sulla base della successiva intesa; 
  Visto l'art. 2, comma 114, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Visti i decreti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  17
ottobre 2008 n. 0119254, 2 dicembre 2008 n. 00132665, 4 dicembre 2008
n. 0133661, 3 dicembre 2010 n. 0102990, 3 dicembre 2010 n. 0102991  e
22 marzo 2011 n. 0035301 con i quali sono stati attribuiti, a  titolo
di acconto  sulla  quota  variabile  per  il  periodo  2006  -  2009,
rispettivamente € 489.010.686,00 alla Provincia autonoma di Trento ed
€ 702.341.410,20 alla Provincia autonoma di Bolzano; 
  Viste le note 8 aprile 2016, n.  0033314,  e  14  luglio  2016,  n.
59766, del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.PA.,  con  le  quali  e'
stata  avanzata  la  proposta  per  la  determinazione  della   quota
variabile spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano per
gli anni dal 2006 al 2009, per gli importi specificati nella  tabella
5 allegata al presente decreto; 
  Considerato che alle province in esame va attribuita, a  titolo  di
quota variabile per gli anni dal 2006 al  2009,  una  somma  pari  ai
quattro decimi del gettito dell'I.V.A. all'importazione e della somma
sostitutiva, nella misura complessiva  di  €  770.877.051,37  per  la
Provincia di Trento  e  di  €  623.800.024,72  per  la  Provincia  di
Bolzano, al netto  degli  acconti  corrisposti  in  applicazione  del
citato art. 10, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.
268, come indicato nelle tabelle  da  1  a  5  allegate  al  presente
decreto; 
  Viste le note 16 maggio 2016, n. PAT/D317/2016/257566 e  31  agosto
2016, n.  PAT/D317/2016/454802,  con  le  quali,  congiuntamente,  il
Presidente della Provincia autonoma di Trento e il  Presidente  della
Provincia autonoma di Bolzano manifestano  il  proprio  assenso  alla
proposta  di  accordo,  anche  con  riferimento  ai  contenuti  delle
allegate tabelle riepilogative, nonche' l'impegno  a  proseguire  per
gli anni 2016 e 2017 con l'attuale metodologia di determinazione  del
saldo finanziario in termini di competenza mista ai fini del patto di
stabilita' interno prevista dall'art. 1, comma 455,  della  legge  24
dicembre 2012,  n.  228,  demandando  a  un  successivo  accordo  tra
ciascuna provincia e il Ministero dell'economia e  delle  finanze  la
specificazione  delle  possibili  modalita'  di  utilizzazione  delle
risorse relative alle annualita' 2018 e 2019, compatibilmente  con  i
vincoli nazionali in termini di indebitamente netto; 
  Vista la nota 22 novembre 2016 n. PAT/D317/2016/626048  con  quale,
congiuntamente, i Presidenti delle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano - in riscontro alla nota datata 3 novembre  2016,  n.  84578,
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.PA. -  confermano  il  proprio
definitivo assenso alla definizione delle  quote  variabili  per  gli
anni dal 2006 al 2009, nei termini  indicati  nella  citata  nota  n.
84578, rappresentando l'esigenza che il predetto  successivo  accordo
preveda la corresponsione  con  cadenza  annuale  anche  delle  quote
previste per gli anni 2018 e 2019; 
  Considerata la necessita' di subordinare l'erogazione delle risorse
relative alle annualita' 2018 e 2019 e il conseguente accertamento da
parte delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nel  proprio
bilancio al raggiungimento del predetto successivo accordo; 
  Ritenuto pertanto di corrispondere  l'ammontare  complessivo  delle
quote variabili, pari a € 770.877.051,37 per la Provincia autonoma di
Trento e a € 623.800.024,72 per la Provincia autonoma di Bolzano,  in
quattro annualita' dell'ammontare rispettivamente di € 192.719.262,84
a favore della Provincia autonoma di Trento e di €  155.950.006,18  a
favore della Provincia autonoma di  Bolzano,  a  decorrere  dall'anno
2016; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio  1991,
n. 13, che determina gli, atti amministrativi da adottare con decreto
del Presidente della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 marzo 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli  affari  regionali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le quote variabili per gli anni dal 2006 al 2009 di cui all'art.
78 decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670,
sono determinate in complessivi € 1.259.887.737,37 per  la  Provincia
autonoma di  Trento  e  in  complessivi  €  1.326.141.434,92  per  la
Provincia autonoma di Bolzano. 
  2. Le predette quote, al netto di quanto gia' devoluto a titolo  di
acconto ai sensi dell'art. 10, comma 10, del decreto  legislativo  16
marzo 1992, n. 268, sono determinate in complessivi €  770.877.051,37
per la Provincia autonoma di Trento e in complessivi € 623.800,024,72
per la Provincia autonoma di Bolzano.